PACCHETTI VACANZA
Di seguito le Condizioni Generali di Contratto per il prodotto “Pacchetti Vacanza”.
TRASFERIMENTI
Le destinazioni di viaggio e/o gli itinerari proposti possono essere raggiunti:
- con mezzo proprio
- con noleggio minibus 9 posti senza conducente, modello OPEL VIVARO 1.0 TDI
- con noleggio pullman Gran Turismo con conducente
Il prezzo nel noleggio non è incluso nella tariffa e verrà calcolato su richiesta in base al numero dei partecipanti, alla distanza delle destinazioni da raggiungere e agli itinerari da percorrere. Il noleggio pullman Gran Turismo è realizzato in collaborazione con Sangritana Viaggi&Vacanze.
1) FONTI NORMATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 nr. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CC V) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonchè dal Codice del Turismo (art. 32 – 51) e s.m.i.
2) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 34 Cod. Tur. i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione da chiunque e in qualunque modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario,
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ……. che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico”. Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 e 36 Cod. Tur.).Il contratto costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 19.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica Wolftour Srl, Largo San Nicola 6, 65017, Penne, Pescara.
2. Autorizzazione amministrativa DIA del 21/07/2011
3. Polizza assicurativa R.C. EUROPE ASSISTENCE N° 8288933
4. Periodo di validità del catalogo 2014-2016
4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore riceverà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico.
5) PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dalla scheda tecnica. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausole risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’agenzia intermediaria o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 gironi prima della partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
1. Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
2. Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
3. Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data riportata nella scheda tecnica.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario nelle percentuali riportate nella medesima.
RECESSO E MODIFICA
7) RECESSO DEL TURISTA
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
1. Aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura superiore al 10%;
2. Modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
1. Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
2. Alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzazione si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al netto dell’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma l’importo della penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo (oltre al costo individuale di gestione pratica). Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto ( ai sensi del 2° e 3° comma del precedente art. 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ. ), restituirà al consumatore il doppio di quanto pagato ed incassato dall’organizzatore.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma, qualora fosse egli ad annullare.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le soluzioni fossero di valore inferiore a quelle previste, rimborsarlo in maniera equivalente a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione proposta dall’organizzazione venga rifiutata dal consumatore per validi e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alla disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Il termine ultimo entro il quale verrà comunicato l’eventuale annullamento del viaggio per mancato raggiungimento del numero dei partecipanti o altre cause è di sette giorni lavorativi.
10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
1. l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data prefissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni in merito alle generalità del cessionario;
2. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione corretta del servizio (ex art.10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi a passaporto, visti e certificati sanitari;
3. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi d cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
REGOLE GENERALI
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno tenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzazione, nonché ai regolamenti o disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere a tutti i danni che l’organizzatore dovesse riscontrare e subire a causa dell’inadempimento rispetto a quanto sopra citato.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio applicato al diritto di surrogazione.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore, per iscritto all’atto della prenotazione, particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità di viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Di seguito, la normativa vigente:
- Nel caso si viaggi da/verso territorio nazionale italiano, è sufficiente l’esibizione di uno dei documenti di identificazione specificamente indicati all’articolo 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 445 del 28 dicembre 2000 (“Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”).
- Nel caso si viaggi da/verso Stati Schengen o Paesi esteri extra-Schengen, l’interessato deve sempre essere in possesso di un documento riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere.
- Nel dettaglio, i documenti riconosciuti validi per l’attraversamento delle frontiere sono:
a) la carta d’identità valida per l’espatrio, cosi come specificamente previsto dall’articolo 3, del TULPS;
b) il passaporto, rilasciato ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni (ovvero i documenti equipollenti ad esso, quali, ad esempio, il passaporto collettivo,disciplinato dall’articolo 20 della medesima fonte normativa);
c) diverso documento di viaggio specificamente riconosciuto dallo Stato di destinazione; nel caso dell’Italia, sono riconducibili a tale ultima categoria le tessere personali di riconoscimento rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.07.1967, n. 851, (ai dipendenti civili dello Stato nonché ai militari, tessere AT/BT), nonché il c.d. lasciapassare per minore di anni quindici, specificamente previsto dall’Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957, vidimato dalle Questure, secondo le disposizioni in materia di passaporto.
Con specifico riguardo alla circolazione nello Spazio UE, SEE e CH, occorre precisare che:
Dalla lettura del Manuale pratico delle guardie di frontiera (c.d.Manuale Schengen) emerge che i cittadini UE, SEE e CH possono circolare nello spazio UE, SEE e CH qualora la loro identità sia stata accertata mediante l’esibizione della carta d’identità valida per l’espatrio, del passaporto (o documento equipollente) ovvero di diverso documento di viaggio specificamente riconosciuto dallo Stato di destinazione (come ad esempio,tessere AT/BT e lasciapassare per minore di anni quindici).
Sulla stessa linea, sono le indicazioni contenute nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; all’articolo 4, viene, infatti, precisato che il cittadino dell’UE munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità ha il diritto di lasciare il territorio dello Stato membro per recarsi sul territorio di un altro Stato membro. Tale direttiva è stata recepita dall’Italia con il novellato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Inoltre, si precisa che per visitare l’Italia non è prevista attualmente alcuna particolare profilassi igienico-sanitaria.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità dei paesi cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo una propria descrizione della struttura tale da permettere al consumatore un proprio personale metro di giudizio su entità e livello della struttura ricettiva.
13) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, si che le stesse vengano prestate da lui personalmente sia da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative dal consumatore nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura di quanto previsto in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previste dalle leggi o convenzioni sopra citate e previste.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna sul trasporto ferroviario (CIV); la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso l’importo risarcitorio non può superare l’importo di “2000 Franchi oro Germinal” per danni alle cose previsto dall’art.13 n°2 CCV e di Franchi 5000 oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15) quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza – essere contestata dal turista mediante tempestiva presentazione di reclamo, anche ai fini di cui all’art. 1227 c.c. affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il turista dovrà, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
La sottoscrizione di tale polizza assicurativa è considerata obbligatoria, a tutela del consumatore stesso, ed è regolata a latere.
Il consumatore all’atto di sottoscrizione della domanda di prenotazione potrà alternativamente:
1. stipulare la polizza di assicurazione sottopostagli insieme con la domanda, corrispondendo il premio relativo (che gli verrà integralmente rimborsato in caso di mancata accettazione della domanda);
2. fornire dimostrazione scritta di avvenuta stipulazione da parte sua di altra polizza con il medesimo oggetto, alle medesime condizioni e con i medesimi massimali assicurativi.
18) FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il turista puo’ rivolgersi (ai sensi dell’art. 51 Cod. Tur..), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
RECESSO VENDITA ON LINE
19) DIRITTO DI RECESSO
Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. Del D.L.gs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).”
SCHEDA TECNICA
La validità delle quote è indicata in ogni destinazione proposta; il cambio utilizzato equivale al rapporto Euro/Usd 0.80:1.
20) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% dell’ammontare totale del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni in epoca successiva a tale termine il saldo dovrà essere versato al momento della prenotazione in un’unica soluzione.
21) PENALI DI ANNULLAMENTO
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate dall’art. 7/1° comma delle Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici, saranno addebitate, indipendentemente dal pagamento dell’acconto oltre al costo individuale di gestione pratica, le seguenti penali:
1. 40% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
2. 50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza;
3. 60% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza;
4. 80% della quota di partecipazione da 9 a 5 giorni lavorativi prima della partenza;
5. 100% oltre tale termine.
Le suddette penali si applicano ai pacchetti turistici con voli di linea, con voli noleggiati o a tariffa speciale IT, ai pacchetti turistici con altri mezzi di trasporto ed ai servizi di solo soggiorno e sono al netto delle quote assicurative che vanno comunque perdute.